La normativa nazionale
L’insegnamento della religione cattolica nel nostro stato è un insegnamento concordatario, per cui le procedure per la scelta degli insegnanti sono differenti dalle altre materie.
Dall’Accordo di Villa Madama e successive modifiche, punto 5, lettera a), del protocollo addizionale:
In relazione all’articolo 9
a) l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica…
Dal Codice di Diritto Canonico:
Can. 804
§1. All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in
qualunque scuola; … spetta al Vescovo diocesano … vigilare su di essa.
§2. L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle
scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.
Can. 805
È diritto dell’Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.
Nella pratica per insegnare religione è necessaria almeno una raccomandazione del parroco.
Dal 2017 solamente i laureati in scienze religiose avranno la possibilità di insegnare religione nelle scuole italiane, anche se ci sono ovviamente delle deroghe per chi ha già insegnato per almeno 3 anni.
La scelta sulla copertura dei posti non già assegnati agli insegnanti di ruolo e delle supplenze spetta quindi alle singole diocesi, alcune delle quali si sono organizzate con graduatorie trasparenti.
Questo non è il caso di Mantova.